Pagare l'imposta di bollo

L’imposta di bollo è un’imposta che grava sulla richiesta e sull’emissione di determinati tipi di atti, individuati dalla tariffa di cui all'allegato 3 del Decreto Legislativo 01/08/2025, n. 123 in particolare:

  • istanze, petizioni e ricorsi tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie o simili
  • atti e provvedimenti in relazione alla tenuta di pubblici registri rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatta richiesta
  • certificati, copie dichiarate conformi all'originale, estratti di qualunque atto o documento rilasciati pubblici ufficiali a ciò autorizzati per legge (si ricorda che i certificati possono essere usati solo nei rapporti tra privati).

L’importo dell’imposta di bollo è stabilito dalla medesima tariffa di cui all'allegato 3 del Decreto Legislativo 01/08/2025, n. 123.
Per specifici atti o soggetti sono previste esenzioni dal pagamento dell’imposta.

Il mancato pagamento dell’imposta di bollo prevede sanzioni.

Approfondimenti

Pagamento dell'imposta di bollo per la presentazione di una domanda telematica

Quando un cittadino presenta un’istanza tesa a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie o simili, la tariffa di cui al Decreto Legislativo 01/08/2025, n. 123, all. 3, art. 3, prevede che:

Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

Occorre quindi:

  • acquistare un contrassegno (marca da bollo)
  • riportare, all’interno del modulo Distinta di pagamento, il codice numerico identificativo di quattordici cifre stampato sul contrassegno
  • annullare il contrassegno riportando la data corrente.

Il contrassegno deve essere conservato per i tre anni successivi, termine previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, art. 37 per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del provvedimento finale

Ai fini del rilascio del provvedimento finale, quando l'Amministrazione competente comunica l'esito positivo dell'istruttoria il cittadino deve acquistare una ulteriore marca da bollo, diversa da quella annullata per la presentazione della domanda, da apporre sul documento.

Rilascio del provvedimento finale in forma cartacea

Se l'Amministrazione rilascia un provvedimento finale in forma cartacea, il cittadino dovrà recarsi fisicamente presso gli uffici dell'Amministrazione portando con sè la marca da bollo, che sarà apposta fisicamente sul documento.

Rilascio del provvedimento finale in forma digitale

Quando al termine del procedimento ti viene rilasciato un provvedimento digitale, la tariffa di cui al Decreto Legislativo 01/08/2025, n. 123, all. 3, art. 4 prevede che per:

Atti e provvedimenti […], rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00

Occorre quindi:

  • acquistare un contrassegno (marca da bollo)
  • comunicare il codice numerico identificativo di quattordici cifre stampato sul contrassegno
  • annullare il contrassegno riportando la data corrente.

Il contrassegno deve essere conservato per i tre anni successivi, termine previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, art. 37 per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo

Le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo sono individuate dalla tabella di cui al Decreto Legislativo 01/08/2025, n. 123, all. 3, in particolare:

Art. 20.
Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.


Art. 24. 
Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà  di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini  suindicati  e relative copie. Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie. 


Art. 32.
Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

e dal Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117 (esclusivamente per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore - RUNTS comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6 dell'art. 82 del citato decreto):

Art. 82, com 5.
Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti sono esenti dall'imposta di bollo.

Sanzioni per il mancato pagamento dell’imposta di bollo

In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di bollo si applicano le sanzioni previste dal Decreto legislativo 05/11/2024, n. 173.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, art. 25 prevede,  oltre al pagamento del tributo, una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta.

Imposta di bollo su istanze telematiche e documenti informatici

Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo sulle istanze e sui documenti formati o trasmessi per via telematica, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo come riordinate nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti (Decreto Legislativo 01/08/2025, n. 123), in vigore dal 1° gennaio 2026. Tale Testo unico raccoglie e coordina organicamente la disciplina dell’imposta di bollo precedentemente contenuta, tra l’altro, nel Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642

Presupposto impositivo

L’imposta di bollo è dovuta per le istanze, le richieste e gli altri documenti informatici presentati telematicamente alla Pubblica Amministrazione e a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che sia tenuto per Legge all’utilizzo di strumenti digitali, nei casi in cui la normativa tributaria preveda l’applicazione dell’imposta di bollo, e nello specifico, secondo quanto previsto dall’allegato tariffario del Testo unico.

Misura dell’imposta

Per le istanze, le dichiarazioni e gli altri documenti trasmessi in via telematica, l’imposta di bollo è dovuta nella misura fissa stabilita dalla normativa vigente, senza considerare la dimensione o il numero di pagine del documento informatico, salvo diverse previsioni tariffarie specifiche.  

Modalità di assolvimento

L’imposta di bollo è assolta conformemente alle modalità previste dalla normativa tributaria, anche mediante strumenti di pagamento elettronico e procedure telematiche messe a disposizione dall’Amministrazione finanziaria o da soggetti convenzionati.
Secondo le specifiche tecniche vigenti l’imposta può essere assolta:

  • tramite marca da bollo digitale acquistata attraverso PSP convenzionati (modalità principale per istanze e documenti digitali)
  • secondo le regole tecniche previste per la marca da bollo digitale telematica, incluse le specifiche di pagamento elettronico della marca da bollo definite da AgID e dall’Agenzia delle Entrate. 

Documenti rilasciati digitalmente

Per gli atti, i certificati e i provvedimenti rilasciati in formato digitale a seguito di procedure amministrative telematiche, l’imposta di bollo è dovuta nella misura fissata per ciascuna tipologia di documento, compatibilmente con le disposizioni dell’allegato tariffario e con le eventuali esenzioni previste dalla normativa vigente. 

Esenzioni e casi particolari

Eventuali esenzioni dall’imposta di bollo e particolari regole applicabili ai documenti informatici sono disciplinate dalla normativa vigente recata dal Testo unico dei tributi indiretti e dalla relativa tariffa allegata, nonché dalla prassi amministrativa emanata dall’Agenzia delle Entrate. 

La Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate 12/02/2019, n. 45 prevede che:

Il presupposto dell’imposta di bollo si realizza solo per le copie informatiche di documenti informatici munite di dichiarazione di conformità all’originale.             
Per i duplicati informatici di documenti amministrativi informatici non è, invece, prevista alcuna dichiarazione di conformità all’originale, e, dunque, il rilascio di questi documenti non realizza il presupposto dell’imposta di bollo.
In conclusione, quindi, per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere applicata l’imposta di bollo.

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Ultimo aggiornamento: 14/01/2026 18:41.23