Le Pubbliche Amministrazioni che ricevono le domande previste dalla Legge 07/08/1990, n. 241, art. 2, com.1 devono obbligatoriamente adottare un provvedimento finale. A tal proposito, in continuità con la disciplina già prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, il vigente Decreto Legislativo 01/08/2025, n. 123 prevede l'obbligatorietà del pagamento dell'imposta di bollo sia per la presentazione della domanda, che sul provvedimento finale.
Pertanto, ai fini del rilascio del provvedimento finale, quando l'Amministrazione competente comunica l'esito positivo dell'istruttoria il cittadino deve acquistare una ulteriore marca da bollo, diversa da quella annullata per la presentazione della domanda, da apporre sul documento.
Provvedimento finale in forma cartacea
Se l'Amministrazione rilascia un provvedimento finale in forma cartacea, il cittadino dovrà recarsi fisicamente presso gli uffici dell'Amministrazione portando con sé la marca da bollo, che sarà apposta fisicamente sul documento.
Provvedimento finale in forma digitale
Quando al termine del procedimento ti viene rilasciato un provvedimento digitale, occorre:
- acquistare un contrassegno (marca da bollo)
- comunicare il codice numerico identificativo di quattordici cifre stampato sul contrassegno
- annullare il contrassegno riportando la data corrente.
Il contrassegno deve essere conservato per i tre anni successivi, termine previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, art. 37 per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.